Il malato di cancro con certificato di disabilità ha diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa.
Ha diritto di occuparsi di mansioni equivalenti o inferiori alle proprie nel caso in cui le sue condizioni di salute si aggravino
Lavoro notturno:
Il malato di cancro ha il diritto di non essere assegnato a turni notturni presentendo un certificato di non-idoneità rilasciato dal medico competente o da una struttura sanitaria pubblica
Il malato di cancro già addetto a turni notturni ha il diritto di chiedere e ottenere l’assegnazione a lavori equivalenti in orario diurno, purché esistenti e disponibili
Rapporto di lavoro part time (tempo parziale):
Il malato di cancro, che desidera lavorare dopo la diagnosi e durante la terapia, ha diritto a forme di flessibilità lavorativa come il passaggio al tempo parziale
Il malato di cancro, lavoratore full time, ha diritto di chiedere ed ottenere dal datore di lavoro il passaggi a part time, conservando il diritto al suo posto di lavoro originario finché il miglioramento delle sue condizioni di salute non gli permetta di riprendere il normale orario di lavoro
Il malato di cancro, una volta diventato lavoratore part time, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per terminare compiti analoghi o equivalenti a quelli oggetto di lavoro part time
I familiare del malato di cancro hanno priorità nel chiedere il passaggio da full time a part time
Telelavoro:
Il malato di cancro, nel caso in cui voglia continuare a lavorare durante le terapie senza recarsi in ufficio, ha diritto di domandare al datore di lavoro di svolgere le sue mansioni da casa.
Se il datore di lavoro dovesse accogliere tale richiesta è necessario formalizzarla in un accordo scritto in cui vengano definiti tutti i dettagli ( termine di eventuali consegne, presenza saltuaria a riunioni, termine della modalità di telelavoro e rientro in ufficio ecc.)
Il malato di cancro ha diritto di rifiutare la proposta di telelavoro offertagli dal suo datore senza subire alcuna ripercussione
Assenze durante la malattia:
Non esiste una normativa organica che regolamenti le assenze causate da malattie oncologiche e dalla necessità di sottoporsi a eventuali terapie
Esistono contratti collettivi nazionali di lavoro e circolari ministeriali che prevedono disposizioni per tutelare i lavoratori affetti da patologie gravi e/o invalidanti
Il lavoratore che non si sente in grado di lavorare durante il periodo delle terapie, o che debba assentarsi da luogo di lavoro per visite mediche o esami ha diritto di usufruire di strumenti giuridici per tutelare il posto di lavoro e lo stipendio
Indennità di malattia:
Il malato di cancro che non sia in grado di portare a termine i sui compiti a causa della patologia e delle conseguenze ad essa legate ha il diritto di assentarsi dal luogo di lavoro per il periodo necessario per cure e terapie fino al momento della guarigione.
Il malato di cancro nonostante l’assenza ha diritto di conservare il suo posto di lavoro e di ricevere un’indennità adeguata alla retribuzione
Il malato di cancro ha diritto all’anzianità di servizio per il periodo di assenza causato dalla malattia
Nel caso in cui la legge non stabilisse forme equivalenti di previdenza o assistenza, il malato di cancro ha diritto alla retribuzione ( a carico del datore di lavoro) o a un’indennità di malattia ( a carico dell’INPS)
Il datore di lavoro ha diritto di retrocedere dal contratto solo la scadenza del periodo di comporto previsto dalla legge ( il periodo di comporto è quell’arco di tempo, stabilito dal CCNL, durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore affetto da patologie gravi)
I CCNL non dispongono di ordinamenti omogenei riguardanti l’assenza per malattia e il periodo di comporto: è necessario prendere visione e verificare cosa preveda il proprio contratto
Nel caso in cui le terapie antitumorale abbiano una scadenza ciclica è possibile farsi rilasciare dal medico curante un certificato unico che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti; tale certificato viene inviato dal medico direttamente all’INPS
Assenze per terapie salvavita:
Alcuni CCNL del pubblico impiego e, in certi casi, anche del settore privato prevedono per le patologie oncologiche che richiedono terapie salvavita, che i giorni di ricovero ospedaliero, di trattamenti in day hospital e/o assenze per sottoporsi alle terapie siano esclusi dal conteggio dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e che sia interamente retribuiti
Permessi e congedi lavorativi:
I permessi e i congedi dal lavoro di cui i lavoratori riconosciuti invalidi o con handicap grave e i rispettivi familiari che li assistono sono regolamentati da norme specifiche.
Permessi lavorativi: una volta ottenuta l’attestazione dello stato di handicap in situazione di gravità, sia il lavoratore con disabilità sia il familiare che lo assiste possono usufruire di permessi retribuiti
Permessi lavorativi per eventi e cause particolari: il lavoratore ha diritto di usufruire di un permesso lavorativo di 3 giorni all’anno per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente
Congedo per cure agli invalidi: il riconoscimento di un’invalidità superiore al 50% dà diritto a 30 giorni all’anno (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche a cui è necessario sottoporsi a causa di tale stato di invalidità
Congedo straordinario biennale retribuito: il lavoratore dipendente, coniuge convivente del malato portatore di handicap grave ha diritto a un periodo di congedo straordinario retribuito, non necessariamente continuativo, fino a un massimo di 2 anni. Tale diritto è riconosciuto nell’ordine anche ai genitori anche non conviventi, al figlio convivente, al fratello o alla sorella conviventi con il portatore di handicap grave
Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari: il lavoratore ha diritto a un periodo di congedo non retribuito, anche non continuativo, per gravi e attestati motivi familiari fino a un massimo di 2 anni, durante i quali conserva il posto di lavoro ma non può svolgere alcuna attività lavorativa
Lavoratori autonomi e liberi professionisti:
I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, nel caso in cui siano costretti a sospendere temporaneamente la propria attività a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all’indennità di malattia ed eventualmente all’indennità di degenza ospedaliera .
I liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali devono attenersi alle diverse forme di sostegno o assistenza previste dal regolamento di ciascuna cassa
Prestazioni assistenziali:
Qualunque beneficio assistenziale deve essere presentato all’INPS per via telematica.
La procedura telematica prevede due fasi: il certificato medico digitale, che deve essere rilasciato da un medico accreditato e la domanda per l’accertamento dello stato di invalidità e di handicap che deve essere inviata direttamente dal richiedente.
E’ prevista anche un’indennità di accompagnamento ove la malattia comporta un’invalidità pari al 100% e il malato ha problemi di deambulazione e non è più autonomo nelle normali attività della vita quotidiana.
Sistema previdenziale:
Il malato di cancro assicurato presso l’INPS ha diritto eventualmente ad assegno di invalidità, pensione di inabilità e assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per l’inabilità.
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