Come comportarsi al lavoro dopo una malattia oncologica

Come comportarsi al lavoro dopo una malattia oncologica

  • Mansioni lavorative:

    • Il malato di cancro con certificato di disabilità ha diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa.
    • Ha diritto di occuparsi di mansioni equivalenti o inferiori alle proprie nel caso in cui le sue condizioni di salute si aggravino
  • Lavoro notturno:

    • Il malato di cancro ha il diritto di non essere assegnato a turni notturni presentendo un certificato di non-idoneità rilasciato dal medico competente o da una struttura sanitaria pubblica
    • Il malato di cancro già addetto a turni notturni ha il diritto di chiedere e ottenere l’assegnazione a lavori equivalenti in orario diurno, purché esistenti e disponibili
  • Rapporto di lavoro part time (tempo parziale):

    • Il malato di cancro, che desidera lavorare dopo la diagnosi e durante la terapia, ha diritto a forme di flessibilità lavorativa come il passaggio al tempo parziale
    • Il malato di cancro, lavoratore full time, ha diritto di chiedere ed ottenere dal datore di lavoro il passaggi a part time, conservando il diritto al suo posto di lavoro originario finché il miglioramento delle sue condizioni di salute non gli permetta di riprendere il normale orario di lavoro
    • Il malato di cancro, una volta diventato lavoratore part time, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per terminare compiti analoghi o equivalenti a quelli oggetto di lavoro part time
    • I familiare del malato di cancro hanno priorità nel chiedere il passaggio da full time a part time
  • Telelavoro:

    • Il malato di cancro, nel caso in cui voglia continuare a lavorare durante le terapie senza recarsi in ufficio, ha diritto di domandare al datore di lavoro di svolgere le sue mansioni da casa.
    • Se il datore di lavoro dovesse accogliere tale richiesta è necessario formalizzarla in un accordo scritto in cui vengano definiti tutti i dettagli ( termine di eventuali consegne, presenza saltuaria a riunioni, termine della modalità di telelavoro e rientro in ufficio ecc.)
    • Il malato di cancro ha diritto di rifiutare la proposta di telelavoro offertagli dal suo datore senza subire alcuna ripercussione
  • Assenze durante la malattia:
    • Non esiste una normativa organica che regolamenti le assenze causate da malattie oncologiche e dalla necessità di sottoporsi a eventuali terapie
    • Esistono contratti collettivi nazionali di lavoro e circolari ministeriali che prevedono disposizioni per tutelare i lavoratori affetti da patologie gravi e/o invalidanti
    • Il lavoratore che non si sente in grado di lavorare durante il periodo delle terapie, o che debba assentarsi da luogo di lavoro per visite mediche o esami ha diritto di usufruire di strumenti giuridici per tutelare il posto di lavoro e lo stipendio
  • Indennità di malattia:

    • Il malato di cancro che non sia in grado di portare a termine i sui compiti a causa della patologia e delle conseguenze ad essa legate ha il diritto di assentarsi dal luogo di lavoro per il periodo necessario per cure e terapie fino al momento della guarigione.
    • Il malato di cancro nonostante l’assenza ha diritto di conservare il suo posto di lavoro e di ricevere un’indennità adeguata alla retribuzione
    • Il malato di cancro ha diritto all’anzianità di servizio per il periodo di assenza causato dalla malattia
    • Nel caso in cui la legge non stabilisse forme equivalenti di previdenza o assistenza, il malato di cancro ha diritto alla retribuzione ( a carico del datore di lavoro) o a un’indennità di malattia ( a carico dell’INPS)
    • Il datore di lavoro ha diritto di retrocedere dal contratto solo la scadenza del periodo di comporto previsto dalla legge ( il periodo di comporto è quell’arco di tempo, stabilito dal CCNL, durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore affetto da patologie gravi)
    • I CCNL non dispongono di ordinamenti omogenei riguardanti l’assenza per malattia e il periodo di comporto: è necessario prendere visione e verificare cosa preveda il proprio contratto
    • Nel caso in cui le terapie antitumorale abbiano una scadenza ciclica è possibile farsi rilasciare dal medico curante un certificato unico che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti; tale certificato viene inviato dal medico direttamente all’INPS
  • Assenze per terapie salvavita:

    • Alcuni CCNL del pubblico impiego e, in certi casi, anche del settore privato prevedono per le patologie oncologiche che richiedono terapie salvavita, che i giorni di ricovero ospedaliero, di trattamenti in day hospital e/o assenze per sottoporsi alle terapie siano esclusi dal conteggio dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e che sia interamente retribuiti
  • Permessi e congedi lavorativi:

    • I permessi e i congedi dal lavoro di cui i lavoratori riconosciuti invalidi o con handicap grave e i rispettivi familiari che li assistono sono regolamentati da norme specifiche.
    • Permessi lavorativi: una volta ottenuta l’attestazione dello stato di handicap in situazione di gravità, sia il lavoratore con disabilità sia il familiare che lo assiste possono usufruire di permessi retribuiti
    • Permessi lavorativi per eventi e cause particolari: il lavoratore ha diritto di usufruire di un permesso lavorativo di 3 giorni all’anno per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente
    • Congedo per cure agli invalidi: il riconoscimento di un’invalidità superiore al 50% dà diritto a 30 giorni all’anno (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche a cui è necessario sottoporsi a causa di tale stato di invalidità
    • Congedo straordinario biennale retribuito: il lavoratore dipendente, coniuge convivente del malato portatore di handicap grave ha diritto a un periodo di congedo straordinario retribuito, non necessariamente continuativo, fino a un massimo di 2 anni. Tale diritto è riconosciuto nell’ordine anche ai genitori anche non conviventi, al figlio convivente, al fratello o alla sorella conviventi con il portatore di handicap grave
    • Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari: il lavoratore ha diritto a un periodo di congedo non retribuito, anche non continuativo, per gravi e attestati motivi familiari fino a un massimo di 2 anni, durante i quali conserva il posto di lavoro ma non può svolgere alcuna attività lavorativa
  • Lavoratori autonomi e liberi professionisti:

    • I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, nel caso in cui siano costretti a sospendere temporaneamente la propria attività a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all’indennità di malattia ed eventualmente all’indennità di degenza ospedaliera .
    • I liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali devono attenersi alle diverse forme di sostegno o assistenza previste dal regolamento di ciascuna cassa
  • Prestazioni assistenziali:

    • Qualunque beneficio assistenziale deve essere presentato all’INPS per via telematica.
    • La procedura telematica prevede due fasi: il certificato medico digitale, che deve essere rilasciato da un medico accreditato e la domanda per l’accertamento dello stato di invalidità e di handicap che deve essere inviata direttamente dal richiedente.
    • E’ prevista anche un’indennità di accompagnamento ove la malattia comporta un’invalidità pari al 100% e il malato ha problemi di deambulazione e non è più autonomo nelle normali attività della vita quotidiana.
  • Sistema previdenziale:

    • Il malato di cancro assicurato presso l’INPS ha diritto eventualmente ad assegno di invalidità, pensione di inabilità e assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per l’inabilità.
Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica.
Pur garantendo l’esattezza e il rigore scientifico delle informazioni, We Will Care Onlus declina ogni responsabilità con riferimento alle indicazioni fornite sui trattamenti, ricordando a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico curante.
 Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione e la trasmissione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o altro tipo di sistema di memorizzazione o consultazione dei dati sono assolutamente vietate senza previo consenso scritto di We Will Care Onlus.
Condividi il nostro progetto

Info sull'autore

admin administrator

Commenta

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: